SPETTA LO STRAORDINARIO NON AUTORIZZATO? La sentenza


Un dipendente asl, dichiarava di avere effettuato un consistente numero di ore di straordinario, avvalendosi della consolidata prassi aziendale consistente nell'effettuazione dello straordinario senza richiedere la preventiva autorizzazione al responsabile dell'ufficio e che i responsabili confermavano semplicemente l'operato dello stesso con le firme sugli originali dei verbali di riepilogo. Pertanto chiedeva la condanna della a.u.s.l. convenuta al pagamento del dovuto per il lavoro straordinario svolto. Il I e II grado di giudizio erano a lui favorevoli.
 
Secondo la Suprema Corte, invece, la disposizione "Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile", non ha nulla di programmatico, introducendo all'interno del rapporto di lavoro del personale in questione un precetto specifico e vincolante quanto alla preventiva autorizzazione del lavoro straordinario, dovendo esso rispondere ad effettive esigenze di servizio, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente. ( avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net )
 
 
Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2016 sentenza n. 2737
 
 
omissis
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso al Tribunale di Roma, P.F. esponeva di essere stato dipendente della a.u.s.l. Roma (OMISSIS) sino al 30.11.2002; di aver svolto funzioni ispettive di verifica degli impianti di messa a terra presso i luoghi di lavoro, di avere compilato il verbale relativo a tutte le ispezioni svolte, che veniva sottoposto all'approvazione formale del responsabile dell'ufficio e del responsabile del servizio, di avere effettuato un consistente numero di ore di straordinario, avvalendosi della consolidata prassi aziendale consistente nell'effettuazione dello straordinario senza richiedere la preventiva autorizzazione al responsabile dell'ufficio e che i responsabili confermavano semplicemente l'operato del ricorrente con le firme sugli originali dei verbali di riepilogo. Tanto premesso, chiedeva la condanna della a.u.s.l. convenuta al pagamento del dovuto per il lavoro straordinario svolto.
Si costituiva la a.u.s.l. contestando la fondatezza della domanda, deducendo che il lavoro straordinario necessitava di specifica approvazione preventiva.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e per l'effetto condannava la convenuta al pagamento della somma ivi indicata. Avverso la detta sentenza interponeva appello la a.u.s.l. che ribadiva le tesi già sviluppate in primo grado; resisteva il P.. Con sentenza depositata il 20 novembre 2008, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame, avendo accertato che il lavoro straordinario non doveva essere preventivamente autorizzato e che le ore di straordinario accertate dal primo giudice non erano state contestate nel quantum dall'azienda.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la a.u.s.l. RM (OMISSIS), affidato a tre motivi.
Resiste il P. con controricorso, poi illustrato con memoria.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., comma 1 e art. 34, commi 1, 2 e 6, del c.c.n.l. 1998/2001 del comparto sanità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
 
Lamenta che in materia di pubblico impiego la circostanza che il dipendente abbia svolto di fatto lavoro straordinario - salvi i casi di esigenze indifferibili ed urgenti - non è da sola sufficiente a radicare il diritto di questi alla corrispondente retribuzione, essendo necessario, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che esso sia autorizzato e non rimesso alla discrezione del singolo dipendente, con aggravi non controllabili della spesa pubblica in generale.
Deduce ancora che seppure deve ritenersi eccezionalmente ammissibile una autorizzazione ex post, essa comportava comunque una verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che avevano reso necessario il ricorso al lavoro straordinario. Evidenzia che l'art. 34 del c.c.n.l. invocato prevedeva che il lavoro straordinario ha carattere eccezionale, deve corrispondere ad effettive esigenze d servizio e deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile; che esso può essere compensato, a domanda del dipendente, esclusivamente con riposi sostitutivi. Deduce che in tal senso aveva disposto la a.u.s.l. con note n. 1832/94 e n. 3/97.
 
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la a.u.s.l. aveva disposto, con i citati provvedimenti n. 1832/94 e n. 3/97, atti organizzativi generali, la fruizione di riposi compensativi per il lavoro straordinario non autorizzato, sicchè il giudice, nel disapplicarli, avrebbe dovuto accertarne la illegittimità.
3. - Con il terzo motivo la a.u.s.l. denuncia l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
 
Lamenta che la sentenza impugnata aveva ignorato il comunicato di servizio n. 1834/1994 (All. 1 al fascicolo di primo grado), avente come destinatari i dipendenti del Settore Impiantistico Antinfortunistico (secondo cui: "Le ore di straordinario debbono essere limitate a quelle compensative di riposi sostitutivi ed a quelle di eventuali ritardi. Pertanto esse non possono mensilmente eccedere il numero delle ore corrispondenti a n. 2 riposi sostitutivi più eventuali ritardi"), nonchè l'Ordine di Servizio n. 3/1997 (All. 2 al fascicolo di primo grado) con il quale si ribadiva l'impossibilità di autorizzare ore di straordinario ai dipendenti che risultavano nei tabulati del mese di febbraio 1997 avere un credito di ore superiore a 40, prevedendosi contestualmente un piano di fruizione di riposi compensativi. Da tali provvedimenti, e dalla nota 11.11.04 (All. 3), emergeva comunque che il personale ispettivo, in quanto dotato di autonomia nella programmazione del proprio orario di lavoro, poteva essere esonerato da una autorizzazione preventiva per lo svolgimento di straordinario tramite la sottoscrizione da parte del dirigente in calce ai Modd.PMP, aventi il solo scopo di assegnare al dipendente interessato i detti riposi compensativi.
 
4.- I motivi, corredati dai rispettivi quesiti di cui all'art. 366 bis c.p.c. e che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
 
L'art. 34 del c.c.n.l. del comparto sanità 1998/2001, stabilisce, per quanto qui interessa, che: "1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile.
 
Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione. 6. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo".
La sentenza impugnata ha ritenuto, erroneamente, irrilevanti le disposizioni, pur invocate nell'atto d'appello, di cui al citato art. 34, in quanto, a suo dire, aventi "carattere meramente programmatico".
 
Deve di contro evidenziarsi che la disposizione "Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile", non ha nulla di programmatico, introducendo all'interno del rapporto di lavoro del personale in questione un precetto specifico e vincolante quanto alla preventiva autorizzazione del lavoro straordinario, dovendo esso rispondere ad effettive esigenze di servizio (cfr. Cass. n. 20789/2007, secondo cui nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente).
 
Inoltre la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in ordine al contenuto dei richiamati provvedimenti dell'amministrazione datrice di lavoro, sia quanto alla disposizione (nota n.l834/1994) che per il settore impiantistico antinfortunistico (cui il P. era addetto) stabiliva:"Le ore di straordinario debbono essere limitate a quelle compensative di riposi sostitutivi ed a quelle di eventuali ritardi", sia quanto alla disposizione (nota n. 3/1997), in linea col citato art. 34 del c.c.n.l., secondo cui le ore di straordinario non autorizzate potevano dar luogo alla corresponsione di riposi compensativi, mentre la sentenza impugnata si è al riguardo limitata ad osservare che i responsabili dell'ufficio ove il P. era addetto avevano sempre controfirmato i prospetti di riepilogo delle ore di straordinario già espletate, da ciò evincendone, erroneamente alla luce dei principi esposti, una prassi aziendale vincolante.
 
Risultano pertanto fondate sia le censure inerenti la violazione dell'art. 34 del c.c.n.l. 1998/2001, sia delle disposizioni amministrative, aventi carattere gestionale, debitamente comunicate e vincolanti all'interno del rapporto di lavoro - stante l'assenza di qualsiasi difformità di esse rispetto alla disciplina sovraordinata - indicate dall'odierna ricorrente, nonchè il denunciato vizio di motivazione, posto che la sentenza impugnata, senza indicare adeguatamente gli elementi da cui trae il suo convincimento, si limita a ritenere sussistente una prassi aziendale circa la non necessaria autorizzazione del lavoro straordinario gli elementi (basata sulla solo affermata circostanza che i responsabili dell'ufficio avrebbero sempre controfirmato i prospetti di riepilogo delle ore di straordinario e dal documento del 10.11.2004, senza peraltro fornirne una adeguata disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, cfr. Cass. n.l756/2006, Cass. n. 9113/2012).
 
La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto dell'originaria domanda proposta dal P.. A tal riguardo deve evidenziarsi che la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c., svolta dal P. in via subordinata in primo grado, non risulta riproposta in sede di gravame.
 
Considerato l'esito complessivo della lite, reputa la Corte equo compensare tra le parti le spese di causa inerenti la fase di merito, mentre quelle di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
 
 
P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal P..
Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2016