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Spetta l'indennità di rischio ex art. 44 agli addetti al servizio di pronto soccorso ?

 

 

 

Fonte: http://www.dirittosanitario.net

 

 

I ricorrenti pretendono di considerare quali fonti individuatrici della "terapia sub intensiva" non solo le leggi regionali ed il Piano sanitario regionale, rientranti nelle "disposizioni regionali" menzionate dall'art. 44 del c.c.n.l., ma anche gli accordi decentrati.
 
La pretesa si scontra sia con la lettera dei contratto collettivo, che definisce e limita il rinvio a date fonti, e confonde l'ambito territoriale della contrattazione con quello della fonte richiamata, atteso che il rinvio della contrattazione collettiva non è fatto a qualsiasi fonte normativa con portata regionale ma solo a "disposizioni" e dunque non ad "accordi".Va dunque respinta l'opzione interpretativa che ammette la contrattazione decentrata quale fonte concorrente di identificazione in concreto delle attività di terapia subintensiva ai fini dei pagamento dell'indennità ex art. 44 c.c.n.l. e quindi manca una qualificazione formale dell'attività del Pronto soccorso quale attività di terapia subintensiva idonea alla maturazione dell'emolumento in questione.
 
 
Sentenza 18960 del 24/09/2015
 
 
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE  Luigi-Presidente-Dott. D'ANTONIO Enrica-Consigliere-Dott. BLASUTTO Daniela-Consigliere- Dott. PATTI Adriano Piergiovanni-Consigliere-Dott. BUFFA  Francesco-rel. Consigliere-ha pronunciato la seguente:sentenza sul ricorso 20349-2009 proposto da:T.S.(OMISSIS),+ ALTRI OMESSIelettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44,  pressolo studio dell'avvocato CAROLINA SCARANO,rappresentatiedifesidall'avvocato CARINCI LUCIANO;- ricorrenti -controAZIENDASANITARIA LOCALE DI CHIETI P.I. (OMISSIS), elettivamentedomiciliatainROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell'avvocato DIDOMENICA IDA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLABOSCOgiusta delega in atti;- controricorrente -avversola sentenza n. 1219/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/09/2008 R.G.N. 389/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito l'Avvocato LUCIANO CARINCI;  udito il P.M.in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.SANLORENZO Rita che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con sentenza del 23.9.08, la Corte d'Appello di L'Aquila, riformando sentenza del 13.12.2006 del Tribunale di Chieti, rigettava la pretesa degli odierni ricorrenti, infermieri presso il Pronto Soccorso dell'ASL, negando il diritto di vedersi liquidata l'indennità di rischio ex art. 44 CCNL Comparto Sanità 95-97, ritenendo che gli stessi, addetti al servizio di pronto soccorso, non espletassero attività di terapia subintensiva cui si ricollegava l'attribuzione dell'indennità.Avverso la sentenza della Corte d'Appello ricorrono i lavoratori con sette motivi di ricorso, cui resiste l'ASL di Chieti con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con il primo motivo di ricorso, articolato in più quesiti, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 6, lett. b, CCNL Comparto Sanità e comunque della contrattazione collettiva nazionale nonchè dei canoni legali interpretativi ex artt. 1362 e ss. c.c., per aver trascurato che la contrattazione rinvia alle "disposizioni regionali" per l'individuazione delle terapie sub-intensive il cui svolgimento determina l'attribuzione dell'indennità - ex art. 44 e, per altro verso, che il concetto di disposizioni regionali va inteso estensivamente, non solo con riferimento alla legge regionale di approvazione del piano sanitario regionale, bensì anche alla contrattazione collettiva decentrata nella regione di riferimento.        Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. b e art. 44, comma 9, CCNL Comparto Sanità, per aver trascurato che data l'articolazione del sistema di contrattazione collettiva su due livelli, nazionale e decentrato, ogni ASL può stipulare contratti decentrati proprio in materia di indennità.Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 6, lett. b, CCNL Comparto Sanità sub specie D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2 per aver trascurato che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e non mediante il Piano sanitario regionale.Con il quarto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 4) error in procedendo per violazione del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 per la mancata attivazione del sub procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64).Con il quinto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver trascurato l'equiparabilità dell'attività del Pronto soccorso a quella del servizio degli infermieri del "118".Con il sesto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la nozione di terapia subintensiva escludendo che l'attività dei ricorrenti vi rientrasse.Con il settimo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine ai rilievo del nuovo Piano Sanitario della Regione Abruzzo L.R. n. 5 del 2008, nonostante la relativa deduzione in appello.I motivi di ricorso dal primo al terzo e dal quinto al sesto possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.     L'art. 44, comma 6, del CCNL comparto sanità prevede che al personale infermieristico compete un'indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle saie operatorie, nonchè nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, nei servizi di nefrologia e dialisi, e nei servizi di malattie infettive.
 
La motivazione della non estensibilità dell'emolumento ai ricorrenti è ben individuata dalla sentenza impugnata, che l'ha ancorata sia al criterio formale della previsione dell'attività rilevante, sia alla non paragonabilità delle condizioni di lavoro dei ricorrenti rispetto alle attività.La soluzione è corretta atteso che manca una qualificazione formale dell'attività del Pronto soccorso quale attività di terapia subintensiva idonea alla maturazione dell'emolumento in questione.I ricorrenti pretendono di considerare quali fonti individuatrici della "terapia sub intensiva" non solo le leggi regionali ed il Piano sanitario regionale, rientranti nelle "disposizioni regionali" menzionate dall'art. 44 del c.c.n.l., ma anche gli accordi decentrati.    La pretesa si scontra sia con la lettera dei contratto collettivo, che definisce e limita il rinvio a date fonti, e confonde l'ambito territoriale della contrattazione con quello della fonte richiamata, atteso che il rinvio della contrattazione collettiva non è fatto a qualsiasi fonte normativa con portata regionale ma solo a "disposizioni" e dunque non ad "accordi".Va dunque respinta l'opzione interpretativa che ammette la contrattazione decentrata quale fonte concorrente di identificazione in concreto delle attività di terapia subintensiva ai fini dei pagamento dell'indennità ex art. 44 c.c.n.l..In ogni caso, va anche rilevato che il richiamo all'accordo decentrato del 27.3.00 è privo di rilievo nel caso di specie, posto che lo stesso - secondo quanto risulta peraltro dalla nota del 15.12.00 del dirigente ASL in atti - si limita a prevedere l'estensione dell'emolumento per attività di terapia subintesiva al personale del Pronto soccorso solo di altre sedi ospedaliere, restando escluso chiaramente il presidio ospedaliere di Chieti.      Nè può ritenersi che il detto accordo decentrato sia vincolante per la ASL con riferimento a tutti i presidi ospedalieri rientranti nel suo ambito territoriale di competenza, atteso che varie sono le situazioni locali e ragionevoli sono i trattamenti differenziati che le parti, nella loro libertà negoziale, hanno inteso assicurare agli stessi La soluzione proposta dai ricorrenti, peraltro di difficile applicazione alla variegata casistica che si aprirebbe, non è quella che le parti hanno individuato come punto di equilibrio dei loro contrapposti interessi e sui quali l'amministrazione ha parametrato i suoi impegni di spesa.    La motivazione della non estensibilità dell'emolumento ai ricorrenti è conclusivamente ben individuata dalla sentenza impugnata, la cui soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. L. sentenza n. 5565 del 11/03/2014; Sez. L, Sentenza n. 460 del 14/01/2015) che ha affermato che, in tema di indennità giornaliera, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) de cc.n.l. 1 settembre 1995 per il comparto Sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicchè essa compete solo ai personale infermieristico addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub intensivi, (Nella specie, decidendo ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto l'indennità accessoria in favore di infermiera professionale addetta al servizio di pronto soccorso, che aveva dedotto, quale titolo per l'erogazione, l'espletamento di attività di cura in favore di pazienti in gravi condizioni suscettibili di trattamento in terapia intensiva o sub intensiva).Infine, un esame specifico meritano i motivi quarto e va detto specificamente che il quarto motivo di ricorso va respinto, in quanto l'obbligatorietà dell'attivazione dei procedimento pregiudiziale (peraltro affermata da questa Corte con riferimento al solo procedimento di primo grado: Sez. L, Sentenza n. 3220 del 07/03/2007 ; Sez. 1, Sentenza n. 3770 del 19/02/2007) non esclude una discrezionalità del giudice nella valutazione della questione e della necessità di attivazione del procedimento (come riconosciuto da Sez. L, Sentenza n. 21022 del 28/09/2006 e da Sez. L, Sentenza n. 5959 del 05/83/2998).
 
Il settimo motivo è pure infondato, atteso che la corte territoriale si è pronunciata su tutta la domanda come proposta, sicchè non vi è stata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.; il richiamo alle previsioni del Piano regionale sopravvenuto riguarda infatti mere argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, sicchè la mancata motivazione circa la pretesa retroattività delle previsioni del piano o utilizzabilità delle stesse ai fini ermeneutici sarebbe stata - al più - censurabile (astrattamente) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.   Le spese seguono la soccombenza.  
 
 
 
PQM
 
rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 7000 per compensi e Euro 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2015.
 
 
 
 
 
 
 
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015