Partecipazione alla contrattazione integrativa decentrata a seguito della mancata firma del CCNL del 21.05.2018
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- Categoria: Edicola Nazionale
- Pubblicato: Mercoledì, 23 Maggio 2018 19:06
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Nursing Up
Roma, 23 marzo 2018
Ai Dirigenti dei livelli Regionali e Provinciali
A tutti gli altri dirigenti sindacali del Nursing Up
E, p.c., a tutti gli associati
A seguito della mancata sottoscrizione da parte della nostra O.S. del CCNL comparto Sanità del 21.05.2018, ci viene chiesto di conoscere quale comportamento tenere nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell’ articolo 8) ivi contenuto , dovessero ritenere che il Nursing Up non abbia titolo a partecipare.
A nostro parere, che consideriamo illegittimo l’articolo 8) sopra citato per le ragioni che andremo ad esplicitare, nel silenzio delle pubbliche amministrazioni i nostri rappresentanti territoriali potranno continuare a partecipare a tutte le trattative secondo la prassi. Unicamente nei casi in cui fosse l’Ente ( Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera ecc) a decidere di non ammettere i nostri rappresentanti territoriali aventi titolo alle trattative di competenza, si dovranno seguire le seguenti indicazioni :
PREMESSA
L’ art.8 del CCNL comparto SANITA’ si appalesa illegittimo in quanto, laddove una O.S. come il Nursing Up , sia pure non firmataria del CCNL, possieda il requisito della rappresentatività non può certo essere esclusa dallo svolgimento concreto dell’attività sindacale e, quindi, dal diritto all’informazione previsto dalla legge e dalla contrattazione.
A nostro parere, un principio fondamentale su cui si conforma il sistema delle relazioni sindacali pubbliche è proprio quello secondo il quale una O.S. maggiormente rappresentativa ha comunque diritto di partecipare alle trattative e alla eventuale firma del contratto, nazionale ovvero integrativo che dir si voglia . Tale importante fondamento è sotteso da un orientamento autorevole e dirimente orientamento giurisprudenziale consolidato , che ritiene infondata “… la censura relativa alla limitazione della preventiva comunicazione alla integrazione preventiva d’istituto alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, giacché non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell’essere l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal D.Lgs 165/01”. (Corte appello Catanzaro, 29/11/2005; Tar Lazio, sez. I, 18/03/1989, n. 286; Tribunale di Trani, 01/10/2004).
Inoltre, sulla materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale con proprio provvedimento n. 231/2013 , attraverso il quale è stata sancita l’ illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 300/1970, nella parte in cui non prevedeva che la rappresentanza sindacale aziendale potesse essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
Secondo la Consulta, infatti, le disposizioni che escludono dalle trattative quelle Organizzazioni Sindacali che, pur dotate della rappresentatività richiesta dalla legge, non hanno sottoscritto (condiviso) il testo contrattuale proposto dalla Controparte, si pongono in evidente contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione.
CIO’ PREMESSO
eventuali casi di esclusione di nostri rappresentanti territoriali dalle trattative integrative aziendali dovrà essere immediatamente segnalata e documentata ( è necessaria documentazione formale che dimostri l’eventuale esclusione ai fini della opportuna valutazione delle eventuali azioni urgenti da intraprendere presso le competenti Magistrature sul territorio .
Tutto quanto sopra, ovviamente, fa salve le aziende e/o gli Enti i quali, nonostante le previsioni dell’articolo 8) del CCNL, continuino regolarmente a convocare la nostra O.S..
Lotteremo con ogni nostro mezzo, cari colleghi, per opporci a chi vorrebbe mettere bavagli alla nostra libertà di azione ed a difesa degli infermieri e di tutti gli altri professionisti sanitari che, come noi, chiedono giustizia .
Non accetteremo ricatti e non ci fermeremo di fronte all’articolo 8) . Andremo avanti fino ad avere giustizia per tutto quello in cui crediamo e per cui lottiamo.
Il Presidente
Dott. Antonio De Palma