È LECITO STIPULARE PIU' ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO...
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- Categoria: Edicola Regionale
- Pubblicato: Domenica, 13 Gennaio 2019 21:09
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ATTENZIONE AI FALSI PROFETI!
È LECITO STIPULARE PIU' ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO...
Su Facebook, in una pagina consigliavano di contrarre più di un assicurazione, per la stessa questione. Anche io pensavo fosse una cosa fattibile, ma mi dissero il contrario. Pero' per rispondere
...ho scelto un sito estraneo, perché cercavo un informazione superpartes.
Divieto di cumulo di più assicurazioni sullo stesso evento, la medesima malattia, invalidità o danno.
Regionale Nursing Up Lazio
Laura Rita Santoro
PIU' ASSICURAZIONI SULLO STESSO RISCHIO: E' POSSIBILE?
Divieto di cumulo di più assicurazioni sullo stesso evento, la medesima malattia, invalidità o danno.
Immagina di temere di subire un infortunio sul lavoro o un incidente domestico e di stipulare, per ciò, una polizza contro i danni o contro l’eventuale invalidità presso un’assicurazione. Tuttavia, volendo essere sicuro che il risarcimento sia davvero congruo e che ti garantisca anche una certa “rendita”, decidi di stipulare una seconda assicurazione per il medesimo rischio, ma con un’altra compagnia. In questo modo – pensi – potrai lucrare doppiamente sull’evento che, per quanto sfortunato, sarà quantomeno ammortizzato da un doppio risarcimento. Lo puoi fare? È possibile avere più assicurazioni sullo stesso rischio? La risposta è stata fornita dalla Cassazione qualche giorno fa [1].
È lecito stipulare più assicurazioni per lo stesso rischio….
L’assicurato può stipulare con distinti contratti più assicurazioni separate presso diversi assicuratori per garantirsi contro lo stesso rischio e per l’identico periodo di tempo. È ugualmente possibile che per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato.
La liceità di più assicurazioni sullo stesso rischio però non deve comportare la possibilità di speculare su tale situazione. Infatti…
… ma non è lecito riscuotere più risarcimenti per lo stesso rischio
Se ammettessimo la possibilità di riscuotere più risarcimenti per il medesimo evento si arriverebbe a un paradosso. Un esempio, per quanto estremo, servirà a comprendere meglio. Immaginiamo un uomo che contragga dieci polizze per infortuni domestici. Un giorno accidentalmente cade da una scala e si frattura una gamba. Il risarcimento riconosciutogli dalla polizza per questo tipo di evento è di circa 2mila euro. Moltiplicando l’indennizzo per il numero di polizze egli otterrebbe 20mila euro. In questo modo, farsi male diventerebbe quasi un investimento o, quantomeno, un lavoro alternativo. Il che andrebbe ovviamente a discapito delle assicurazioni perché faciliterebbe il rischio di frodi (in molti riterrebbero più conveniente subire piccoli infortuni per avere un risarcimento smodato). Così il codice civile [2] stabilisce tre regole fondamentali:
- se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diverse compagnie, l’assicurato deve avvisare tutte le assicurazioni di ciò;
- se non lo fa, le assicurazioni non sono tenute a pagare l’indennità nel caso in cui si verifichi il rischio;
- qualora si verifichi il rischio il danneggiato/assicurato può chiedere a ciascuna assicurazione l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, ma la somma complessivamente riscossa non può superare l’ammontare del danno.
In altri termini, se il contraente ha stipulato due o più polizze a copertura del medesimo rischio di assicurazione (ad esempio contro l’invalidità da malattia), in assenza di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, vige il cosiddetto «principio indennitario» in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Danno che corrisponde all’importo più ampio indicato da una delle due polizze.
Cosa succede in caso di danno con più assicurazioni?
In caso di danno, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, potendo pretendere l’integrale indennizzo da parte di uno solo di essi, con il solo limite che le somme riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato l’indennità ha diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori, in proporzione delle indennità dovute in base ai rispettivi contratti.
Più assicurazioni sulla malattia e infortunio
Ricordiamo che il contratto di assicurazione contro gli infortuni è quel contratto con cui l’assicuratore, con il pagamento di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita violenta ed esterna, che ne determini l’inabilità temporanea o l’invalidità permanente.
L’assicurazione contro l’invalidità o quella contro la malattia rientra nell’assicurazione contro i danni. Pertanto ad essa si applica la disciplina del codice civile che abbiamo appena elencato: non sono cumulabili più assicurazioni contratte sullo stesso rischio.
La Cassazione fa salva la possibilità che tra le polizze vi sia un “collegamento negoziale”, ossia che l’una e l’altra prevedano la possibilità del cumulo. Tuttavia ciò è a discrezione dell’assicurazione e, quindi, deve risultare da apposito patto scritto. In assenza di tale menzione le polizze vanno interpretate quali assicurazioni relative al medesimo rischio, con operatività del principio indennitario e conseguente liquidazione del danno in misura non superiore rispetto a quanto effettivamente patito dall’assicurato ai sensi di quanto previsto dal codice civile.
Fonte di questo editoriale: https://www.laleggepertutti.it/204308_piu-assicurazioni-sullo-stesso-rischio-e-possibile